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00 Covid, Licenza di Uccidere con lo Scudo Penale

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Il DL 44/2021, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, è entrato in vigore lo scorso 1 aprile 2021. Dopo il passaggio alle Camere, il documento ha subito alcune modifiche ed è stato convertito nella L 76/2021, in vigore dal 1 giugno scorso. Cerchiamo di approfondire il Capo I della legge. Questo contiene due importanti misure connesse al contenimento dell’epidemia:

  • il cosiddetto “Scudo penale” per medici e professionisti sanitari, durante l’emergenza Covid (Artt.3-3bis);
  • l’obbligo vaccinale del personale sanitario.

Lo Scudo penale Covid

Il DL 44/2021 prevedeva in origine un unico articolo (Art.3) in relazione alla “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”, composto da un solo comma. In esso viene esclusa la punibilità in relazione sia all’omicidio colposo (Art.589 del Codice Penale) sia alle lesioni personali colpose (Art.590 del Codice Penale) conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti-Covid avvenuta durante la campagna vaccinale straordinaria. Tale esclusione è pacifica, recita il testo, “[…] quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.” Nel caso in questione, pare più opportuno parlare di “immunità penale” che di “scudo”.

L’Art.3 bis

La conversione in legge del decreto ha introdotto un ulteriore articolo, il 3bis, che effettivamente introduce un vero e proprio “scudo penale“. In esso si estende la non punibilità, sia in relazione all’omicidio colposo sia in relazione alle lesioni personali colpose, durante la fase di emergenza epidemiologica, anche a tutti i fatti “[…] commessi nell’esercizio di una professione sanitaria“. L’importante è che questi fatti siano connessi alla situazione di emergenza. Rimane però fuori dallo scudo la colpa grave.

Ma tra i vari fattori, che possono far decidere al giudice di escludere la gravità, ci possono essere ad esempio le seguenti motivazioni:

  • “[…] della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate […]”;
  • “[…] della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare […];
  • “[…] del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

Estratto parzialmente dall’articolo di Riccardo Cantini

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One comment

  1. Edoardo Fumagalli

    Mai nella storia umana, dove la democrazia è base dell’ordinamento, si era mai visto niente del genere. Diverso è la dittatura, dove i limiti sono a divenire. Questa è la pagina più buia della storia dell’uomo. Chissà se un domani ci sarà. Chissà se in questo domani ci sarà l’uomo come noi lo conosciamo oppure no. Chissà se l’umanità sarà come la conosciamo, oppure si ritornerà all’anno “0”. Ma una cosa sarà chiara nell’universo: di nuovo sarà la sconfitta dell’uomo stesso e la sua vergogna non avrà limiti per sempre.

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