La Sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di sospensione irrogato da una Azienda Sanitaria Locale del territorio a un proprio dipendente per inottemperanza all’obbligo vaccinale anti-Covid-19.
Il lavoratore, impugnando il provvedimento dell’Asl, ha presentato ricorso, evidenziando che le proprie mansioni di carattere amministrativo non richiedevano contatto con altro personale o utenza esterna, e tra il 2020 il 2021 aveva già lavorato in modalità agile; una modalità – ha evidenziato il dipendente – con cui si potevano svolgere anche le mansioni attualmente assegnate dall’azienda.
Nel ricorso, presentato dai suoi difensori Valerio Savino e Fabio Pansera, del Foro di Torino, il lavoratore ha sostenuto quindi l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’obbligo vaccinale previsto dai decreti ministeriali, oltre a sostenere il dovere dell’Asl di consentirgli di svolgere il lavoro in modalità agile. O, in alternativa, di destinarlo a mansioni che non prevedessero contatti interpersonali.
Il giudice Lorenzo Audisio, fanno sapere i legali, ha dichiarato l’illegittimità della sospensione del dipendente e ha imposto all’azienda il suo reintegro nel posto di lavoro, condannando l’Asl al pagamento delle somme previste nel periodo in cui il lavoratore è stato sospeso.
Corriere della Sera (Torino) – 22 Luglio 2022