BOLOGNA. Non si può punire un migrante con l’espulsione dalle strutture di accoglienza perché si è dimostrato violento e aggressivo mentre era ospitato in un Centro. Lo ha messo in chiaro il Tar dell’Emilia-Romagna accogliendo il ricorso contro il provvedimento con cui la Prefettura di Bologna ha disposto la decadenza immediata delle misure di accoglienza in seguito alla segnalazione dal gestore di un Centro di accoglienza di San Lazzaro di “comportamenti aggressivi e irregolari tenuti più volte in violazione del regolamento della struttura”. Il ricorso ha contestato una sanzione eccessiva, peraltro non più prevista per questo genere di fatti; la nuova disciplina avrebbe infatti previsto misure meno gravose; inoltre, sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento. Il ministero dell’Interno si è opposto ma i giudici amministrativi hanno dato ragione al migrante annullando dunque la sua ‘espulsione’ dalle strutture di accoglienza. In sostanza, la decisione della Prefettura confligge con le norme (che discendono dal diritto europeo) secondo cui va comunque garantite, anche in caso di sanzione, le possibilità di “far fronte ai bisogni più elementari, nutrirsi, vestirsi, lavarsi e disporre di un alloggio”. Si possono cioè decidere sanzioni, “che devono in ogni caso, e a prescindere dalla gravità della condotta posta in essere dallo straniero, rispettare” la possibilità che possa far fronte ai suoi “bisogni più elementari”; sanzioni da erogare con “rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
In dettaglio, evidenziano i giudici amministrativi del Tar dell’Emilia-Romagna, ora la norma dice che “nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili”, o per “comportamenti gravemente violenti”, commessi anche al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, “fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura”, può decidere fra queste opzioni: “l’esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro”, oppure stoppare temporaneamente l’accesso a uno o più servizi, o sospendere (per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a sei mesi) o revocare i benefici economici. La Prefettura di Bologna, quindi, può seguire una di queste strade. Nel frattempo, nei giorni scorsi, il Tar ha annullato il provvedimento di decadenza dall’accoglienza.
Fonte: CorriereRomagna – 25 Settembre 2024