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L’avv Vincenzo Sparti spiega in una breve nota, la beffa che sta subendo una famiglia a seguito del decesso causato ad un congiunto, morto a seguito della vaccinazione.
Il Ministero rigetta l’indennizzo previsto, per il seguente motivo: “Non spetta l’indennizzo perchè la vaccinazione NON era obbligatoria !”
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L’indennizzo è stato introdotto dalla legge n. 210 del 1992 e riguarda ipotesi diverse da quelle indicate dall’avv. V. Sparti.
I danneggiati dal vaccino anti-covid 19, se vogliono il risarcimento del danno, devono agire ai sensi della’art. 2043 del codice civile per fatto illecito, entro 5 anni dall’evento, dimostrando il nesso di causalità tra vaccino e decesso del parente.
Avv. Giancarlo Ventrella1
Grazie della sua precisazione. Va segnalato che ormai tra nuove leggi e Decreti Legge, che modificano gli articoli già modificati di altri precedenti disposizioni a loro volta modificati, sembra di giocare al “Gioco dell’Oca”. Gli avvocati hanno difficoltà a stare dietro e tenersi aggiornati, figuriamoci la gente comune che di legge ne mastica poco. Come qualcuno ama affermare “Facimm ammuina” … e tutto rimane “status quo”.