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Denunce dei cittadini “archiviate” con l’uso del Modello 45

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È cosa ormai nota che l’Italia stia vivendo un periodo della storia, drammatico e fuori della legalità. Molte sono le denunce che studi legali, associazioni e singoli cittadini hanno inoltrato alle autorità, nel tentativo di riaffermare un stato di diritto per la corretta gestione dell’epidemia da Covid-19.

A tal proposito c’é chi afferma che ci sia in atto un grande abuso del cosiddetto “Modello 45” da parte dei PM (Pubblici Ministero).

In sintesi significherebbe che i PM preposti, preferiscano archiviare/ignorare le denunce pervenute, utilizzando il “Modello 45”, prima di svolgere qualsiasi tipo di valutazione per appurare l’eventuale reato commesso.

Ora nel caso dell’attuale emergenza si tratterebbe di presunti reati, commessi dal governo italiano, dai comitati tecnici, da politici e sanitari vari.

SE così fosse, sarebbe un metodo maldestro per invalidare le denunce e senza alcun dubbio, un evento estremamente grave oltre all’ennesimo atto per deviare il corso della giustizia nel nostro Paese. Ma vediamo che cos’é il “Modello 45”.


Presso ogni ufficio di Procura esiste un registro delle notizie di reato, cartaceo ed informatico, nel quale vengono iscritte, secondo un preciso ordine cronologico, le notizie di reato non appena le stesse vengono comunicate.

Ovviamente, nel registro devono essere specificamente annotati: a) il numero di iscrizione del procedimento; b) la fonte della notizia di reato; c) il titolo di reato con luogo e data di commissione; d) le generalità della persona indagata e della persona offesa.

L’annosa questione in trattazione, attiene alle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

Del registro delle notizie di reato esistono cinque modelli:

1) il modello 21 delle notizie di reato a carico di persone note, dove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall’origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti;

2) il modello 21-bis per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace che viene tenuto dalla procura della repubblica presso il tribunale;

3) il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, le notizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;

4) il modello 45 degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel “limbo” della non sicura definibilità, ma che postulano una fase di accertamenti “preliminari” (cd. pseudo-notizie di reato, quali, ad es. gli esposti), tuttavia, qualora si evidenzi la notizia di reato, il Pubblico Ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o ignoto;

5) il modello 46 delle notizie anonime delle quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni e in particolare, l’art. 240 c.p.p. permette che le notizie anonime siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall’imputato.

L’iscrizione della notizia di reato è un atto fondamentale dato che, a far data dalla stessa, decorrono i termini per le indagini preliminari previsti dagli artt. 406 e 415 c.p.p..

Il registro delle notizie di reato è segreto, nel senso che esso non può venire ispezionato da persone diverse da coloro che vi sono addetti e costoro non possono rivelare il suo contenuto a terzi estranei al procedimento penale.

In ultima analisi, il registro delle notizie di reato ha, poi, la funzione di documentare il momento genetico della fase procedimentale, destinata a sfociare in una alternativa ineludibile: l’esercizio dell’azione penale oppure la richiesta di archiviazione.

 

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2 comments

  1. Così decidono loro se “lavorare” oppure no. Bella trovata nei meandri della inGiustizia!

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