Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Questa é la palese dimostrazione del mancato rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi. Se conituiamo a giocare con chi continua a barare, NON avremo mai nessuna possibilità di vincire la “partita”. O facciamo rispettare le regole oppure dobbiamo far saltare il Banco!
[……]Art. 3 Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all’articolo 9-bis: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’, nell’ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; [……]