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La Libera Scelta delle Cure é un Diritto (vedi le Leggi)

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Libera scelta delle cureIl Governo Italiano ha predisposto l’acquisto di vaccini anti Covid-19, stiamo parlando di una partita iniziale di 60 milioni di dosi da “sparare” ad altrettanti Italiani presumibilmente entro metà del 2021.

Sappiamo purtroppo che c’è una grande controversia sull’efficacia, visto la continua mutazione del virus e soprattutto il rischio dichiarato da medici, ricercatori e virologi, fuori dal sistema, che hanno messo in guardia sulla particolarità di questi vaccini. Tali professionisti, facilmente reperibili in rete, hanno dichiarato in interviste e pubblicazioni che questi vaccini anti Covid-19 intervengono sul DNA ed RNA, modificando in maniera irreversibile la nostra genetica. Accettando la somministrazione dei vaccini, i soggetti consenzienti ed ignari diverrebbero Organismi Geneticamente Modificati (OGM umani) con conseguenze ed effetti inimmaginabili.

La Costituzione, le Leggi italiane e le Convenzioni internazionali stabiliscono chiaramente il Diritto di ogni individuo a scegliere come curarsi ponendo al centro di tale scelta la singola Persona.

Nessuno può imporre come curarci ed ignorare le leggi esistenti, perciò ognuno può e deve scegliere LIBERAMENTE, possiamo accettare o RIFIUTARE la vaccinazione di qualsiasi tipo sia, se NON é di nostro gradimento o se NON siamo convinti della bontà e dell’efficacia.

Per comodità riportiamo alcuni articoli tratti in maniera precisa e puntuale dalla Costituzione, dal Codice Penale, dal Trattato di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Umani.

Prendiamo coscienza di questi fatti, smascheriamo le false notizie dei Main Stream e prendiamo la posizione che più ci aggrada, ma rispettiamo chi la pensa diversamente. Far valere le proprie idee é un DIRITTO INALIENABILE.

Art. 32 Costituzione (Diritto alla salute)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 5 Legge  22  maggio 1975, n. 152         (L’Uso illegale delle mascherine)
E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 414 Codice Penale – Istigazione a delinquere (Se lo Stato impone di andare contro la Legge)

  1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione :

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a
commettere contravvenzioni.

  1. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
  1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici .
  1. Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici .
[omissis]

 Art. 658 C.P. Procurato allarme presso l’Autorità

  1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio , è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 euro a 516 euro

  Art. 640 C.P. Truffa

  1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
  1. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro :

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità .
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) .

  1. Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante .
[omissis]

  Art. 610 C.P. Violenza privata

  1. Chiunque, con violenza o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
  1. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
[omissis]

 Violazione Trattato di Oviedo Art. 5

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”

  

Violazione dei Diritti Umani Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona

 

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