AGI – Con il disco verde del Senato la riforma costituzionale che contiene l’elezione diretta del presidente del Consiglio inizia il percorso che la porterà per quattro volte almeno a ‘viaggiare’ – la ‘navetta’ – tra i due rami del Parlamento per il via libero definitivo richiesto per le leggi costituzionali.
Il premier eletto dal popolo per cinque anni e rieleggibile soltanto per due mandati, l’abolizione dei senatori a vita, la costituzionalizzazione del premio di maggioranza – al quale però non viene fissato un tetto perché se ne occuperà la legge elettorale – la modifica del ‘semestre bianco’, sono alcuni dei tratti salienti del disegno di legge, tanto voluto dalla maggioranza quanto contrastato dalle opposizioni, scese in piazza per protesta subito dopo il voto della Camera Alta.
I punti principali della riforma
L’elezione del premier
Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Il premier riceve l’incarico di formare il governo dal Presidente della Repubblica ed è eleggibile per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora abbia ricoperto l’incarico, nelle prime due, per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi.
Elezione delle camere, premio di maggioranza e fiducia
Secondo il disegno di legge avvengono contestualmente “le elezioni” del presidente del Consiglio e delle due Camere. Il premier è eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura. Non è prevista l’ipotesi di un presidente del Consiglio, dunque, che non sia parlamentare. Il disegno di riforma vincola la legge elettorale a prevedere l’assegnazione di un premio, su base nazionale, che possa garantire una maggioranza dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio.
Norma anti ‘ribaltone’
“In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Negli altri casi di dimissioni, il presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio.
Elezione del capo dello stato (più tempo per trovare un accordo)
La riforma stabilisce che dopo il sesto scrutinio, e non più dopo il terzo, come accade oggi, l’elezione del Capo dello Stato avviene a maggioranza assoluta, anziché di due terzi.
Poteri di controfirma
Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi.
Cambia il ‘semestre bianco’
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto. Per “atto dovuto” viene considerato, oltre allo scioglimento per scadenza naturale della legislatura, lo scioglimento ‘automatico’ se il premier eletto viene sfiduciato o nel caso in cui questi decida di dimettersi e di attivare la potestà di sciogliere le Camere.
Niente più senatori a vita
Viene soppresso l’istituto dei senatori a vita. Restano in carica, con disposizione transitoria, quelli nominati prima dell’entrata in vigore della legge.
Fonte: Agi – Marvin Ceccato – 18 Giugno 2024